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DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI DISABILITA'

 

LEGGE 22 dicembre 2021, n. 227 

Delega al Governo in materia di disabilita'. (21G00254) 
(GU n.309 del 30-12-2021)
 Vigente al: 31-12-2021  
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e finalita' della delega 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro venti mesi dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei  principi
e criteri direttivi  di  cui  all'articolo  2,  uno  o  piu'  decreti
legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti
in materia di disabilita', in attuazione degli articoli 2, 3, 31 e 38
della  Costituzione  e  in  conformita'   alle   disposizioni   della
Convenzione  delle  Nazioni  Unite  sui  diritti  delle  persone  con
disabilita' e del relativo Protocollo opzionale, fatta a New York  il
13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3  marzo  2009,  n.
18, alla Strategia  per  i  diritti  delle  persone  con  disabilita'
2021-2030,  di  cui  alla  comunicazione  della  Commissione  europea
COM(2021) 101 final,  del  3  marzo  2021,  e  alla  risoluzione  del
Parlamento europeo del 7 ottobre 2021, sulla protezione delle persone
con disabilita', al fine di garantire alla persona con disabilita' di
ottenere il riconoscimento della propria condizione, anche attraverso
una valutazione della stessa congruente, trasparente  e  agevole  che
consenta il pieno  esercizio  dei  suoi  diritti  civili  e  sociali,
compresi il diritto alla vita indipendente e  alla  piena  inclusione
sociale e lavorativa, nonche' l'effettivo e pieno accesso al  sistema
dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti
e di ogni altra relativa agevolazione, e  di  promuovere  l'autonomia
della persona con disabilita'  e  il  suo  vivere  su  base  di  pari
opportunita'  con  gli  altri,   nel   rispetto   dei   principi   di
autodeterminazione e di non discriminazione. 
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri o  dell'Autorita'  politica
delegata in materia di disabilita', di concerto con il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, con il Ministro della salute e con gli altri  Ministri
eventualmente competenti nelle materie oggetto di tali  decreti.  Gli
schemi dei decreti legislativi, previa intesa in sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, sono trasmessi al Consiglio di Stato per  l'espressione
del parere, che e' reso nel termine di trenta giorni  dalla  data  di
trasmissione, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere.  I
medesimi schemi sono quindi trasmessi alle Camere, perche' su di essi
sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti  per
materia e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili  di
carattere finanziario, da rendere entro il termine di quaranta giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere
comunque  adottati.  In  mancanza  dell'intesa  nel  termine  di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  il
Consiglio dei ministri delibera, approvando  una  relazione,  che  e'
trasmessa alle Camere, nella quale sono indicati gli specifici motivi
per cui l'intesa non e'  stata  raggiunta.  Qualora  il  termine  per
l'espressione del parere delle  Commissioni  parlamentari  scada  nei
trenta giorni che precedono il termine finale per  l'esercizio  della
delega  o  successivamente,  quest'ultimo  e'  prorogato  di  novanta
giorni. Il Governo, qualora, a seguito  dell'espressione  dei  pareri
parlamentari, non  intenda  conformarsi  all'intesa  raggiunta  nella
Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa  Conferenza
unificata una relazione  nella  quale  sono  indicate  le  specifiche
motivazioni della difformita' dall'intesa.  La  Conferenza  unificata
assume le conseguenti determinazioni entro  il  termine  di  quindici
giorni dalla data di trasmissione della relazione, decorso il quale i
decreti possono essere comunque adottati. Qualora,  anche  a  seguito
delle determinazioni della Conferenza unificata  di  cui  al  periodo
precedente,  il   Governo   non   intenda   conformarsi   ai   pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle  Camere  con  le  sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate  dei  necessari
elementi integrativi di informazione e  motivazione.  Le  Commissioni
parlamentari competenti per materia e per  i  profili  finanziari  si
esprimono entro il termine di dieci giorni  dalla  data  della  nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere
adottati. 
  3. Il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui
al comma 1, assicura la leale collaborazione con le regioni egli enti
locali e si avvale del  supporto  dell'Osservatorio  nazionale  sulla
condizione delle persone con disabilita'. 
  4. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma  1,  possono  essere
adottati  decreti  legislativi  recanti  disposizioni  integrative  e
correttive, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  previsti
dalla presente legge e con la procedura di cui al comma 2. 
  5.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma   1   intervengono,
progressivamente nei limiti delle risorse disponibili,  ivi  comprese
quelle del Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR),  nei
seguenti ambiti: 
    a) definizione della condizione di disabilita' nonche' revisione,
riordino e semplificazione della normativa di settore; 
    b) accertamento della condizione di disabilita' e  revisione  dei
suoi processi valutativi di base; 
    c) valutazione multidimensionale della disabilita', realizzazione
del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato; 
    d) informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione; 
    e) riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione
e accessibilita'; 
    f) istituzione di un Garante nazionale delle disabilita'; 
    g) potenziamento dell'Ufficio per le politiche  in  favore  delle
persone con disabilita', istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri; 
    h) disposizioni finali e transitorie. 
                               Art. 2 
 
              Principi e criteri direttivi della delega 
 
  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo  1,  il  Governo
provvede al coordinamento, sotto il profilo  formale  e  sostanziale,
delle  disposizioni  legislative  vigenti,  anche  di  recepimento  e
attuazione della normativa europea, apportando a  esse  le  opportune
modifiche volte a  garantire  e  migliorare  la  coerenza  giuridica,
logica  e  sistematica  della  normativa  di  settore,  ad  adeguare,
aggiornare e semplificare il linguaggio  normativo  e  a  individuare
espressamente le  disposizioni  da  abrogare,  fatta  salva  comunque
l'applicazione dell'articolo 15 delle  disposizioni  sulla  legge  in
generale premesse al codice civile. 
  2. Il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) con riguardo alle definizioni  concernenti  la  condizione  di
disabilita' e alla revisione,  al  riordino  e  alla  semplificazione
della normativa di settore: 
      1) adozione di una definizione di  «disabilita'»  coerente  con
l'articolo 1, secondo  paragrafo,  della  Convenzione  delle  Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilita', anche integrando  la
legge 5 febbraio  1992,  n.  104,  e  introducendo  disposizioni  che
prevedano una valutazione di base della disabilita' distinta  da  una
successiva  valutazione  multidimensionale   fondata   sull'approccio
bio-psico-sociale, attivabile dalla persona con disabilita' o da  chi
la  rappresenta,  previa  adeguata  informazione  sugli   interventi,
sostegni e benefici cui puo' accedere,  finalizzata  al  progetto  di
vita individuale, personalizzato e partecipato di cui alla lettera c)
del presente comma e  assicurando  l'adozione  di  criteri  idonei  a
tenere nella dovuta considerazione le differenze di genere; 
      2)   adozione   della   Classificazione   internazionale    del
funzionamento, della  disabilita'  e  della  salute  -  International
Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), approvata
dalla 54ª Assemblea mondiale della sanita' il 22 maggio 2001,  e  dei
correlati strumenti tecnico-operativi di valutazione, ai  fini  della
descrizione e dell'analisi del  funzionamento,  della  disabilita'  e
della salute, congiuntamente alla versione adottata in  Italia  della
Classificazione     internazionale     delle      malattie      (ICD)
dell'Organizzazione mondiale della sanita' e a ogni  altra  eventuale
scala di valutazione  disponibile  e  consolidata  nella  letteratura
scientifica e nella pratica clinica; 
      3) separazione dei percorsi valutativi previsti per le  persone
anziane da quelli previsti per gli adulti e da quelli previsti per  i
minori; 
      4) adozione di una definizione di  «profilo  di  funzionamento»
coerente con l'ICF e con  le  disposizioni  della  Convenzione  delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita' e  che  tenga
conto dell'ICD; 
      5) introduzione nella legge 5  febbraio  1992,  n.  104,  della
definizione  di  «accomodamento  ragionevole»,  prevedendo   adeguati
strumenti di tutela coerenti con le  disposizioni  della  Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita'; 
    b)  con  riguardo  all'accertamento  della  disabilita'  e   alla
revisione dei suoi processi valutativi di base: 
      1) previsione che, in conformita' alle indicazioni  dell'ICF  e
tenuto conto dell'ICD, la  valutazione  di  base  accerti,  ai  sensi
dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come  modificato
in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti  delle
persone con disabilita', la condizione di disabilita' e le necessita'
di  sostegno,  di  sostegno  intensivo   o   di   restrizione   della
partecipazione  della  persona  ai  fini  dei  correlati  benefici  o
istituti; 
      2)  al  fine  di  semplificare  gli   aspetti   procedurali   e
organizzativi  in  modo  da  assicurare  tempestivita',   efficienza,
trasparenza e tutela della persona con disabilita', razionalizzazione
e unificazione in un'unica procedura del processo valutativo di  base
ai sensi della legge 5 febbraio  1992,  n.  104,  degli  accertamenti
afferenti all'invalidita' civile ai sensi della legge 30 marzo  1971,
n. 118, alla cecita' civile ai sensi della legge 27 maggio  1970,  n.
382, e della legge 3 aprile 2001, n. 138,  alla  sordita'  civile  ai
sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, alla sordocecita' ai  sensi
della legge 24 giugno 2010, n. 107, delle  valutazioni  propedeutiche
all'individuazione degli alunni con disabilita' di  cui  all'articolo
1, comma 181, lettera c), numero 5), della legge 13 luglio  2015,  n.
107,  all'accertamento  della  disabilita'  ai  fini  dell'inclusione
lavorativa ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e dell'articolo
1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
151,  e  alla  concessione  di  assistenza  protesica,  sanitaria   e
riabilitativa, delle valutazioni utili alla definizione del  concetto
di non autosufficienza e delle valutazioni relative al  possesso  dei
requisiti necessari per l'accesso ad agevolazioni fiscali, tributarie
e  relative  alla  mobilita'  nonche'  di  ogni  altro   accertamento
dell'invalidita' previsto  dalla  normativa  vigente,  confermando  e
garantendo la specificita' e l'autonoma rilevanza di  ciascuna  forma
di disabilita'; 
      3)  previsione  che,  in  conformita'   alla   definizione   di
disabilita' e in coerenza con  le  classificazioni  ICD  e  ICF,  con
decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, con l'Autorita' politica  delegata  in
materia di disabilita' e con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, si provveda al progressivo aggiornamento delle  definizioni,
dei  criteri  e  delle  modalita'  di  accertamento  dell'invalidita'
previsti dal decreto del Ministro  della  sanita'  5  febbraio  1992,
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n.
47 del 26 febbraio 1992; 
      4) affidamento a  un  unico  soggetto  pubblico  dell'esclusiva
competenza medico-legale sulle procedure valutative di cui al  numero
2),   garantendone   l'omogeneita'   nel   territorio   nazionale   e
realizzando, anche a fini deflativi del contenzioso giudiziario,  una
semplificazione  e  razionalizzazione  degli  aspetti  procedurali  e
organizzativi del  processo  valutativo  di  base,  anche  prevedendo
procedimenti semplificati di riesame o di rivalutazione, in modo  che
siano assicurate la tempestivita', l'efficienza e  la  trasparenza  e
siano riconosciute la tutela e la rappresentanza  della  persona  con
disabilita', in tutte le fasi della procedura di  accertamento  della
condizione  di  disabilita',  garantendo  la   partecipazione   delle
associazioni di categoria di cui all'articolo 1, comma 3, della legge
15 ottobre 1990, n. 295; 
      5) previsione di un efficace e trasparente sistema di controlli
sull'adeguatezza     delle     prestazioni      rese,      garantendo
l'interoperabilita' tra le banche di dati gia' esistenti,  prevedendo
anche specifiche situazioni comportanti l'irrivedibilita' nel  tempo,
fermi restando i casi  di  esonero  gia'  stabiliti  dalla  normativa
vigente; 
    c)  con  riguardo  alla   valutazione   multidimensionale   della
disabilita' e alla realizzazione del progetto  di  vita  individuale,
personalizzato e partecipato: 
      1) prevedere modalita' di coordinamento tra le  amministrazioni
competenti  per  l'integrazione  della   programmazione   sociale   e
sanitaria nazionale e regionale; 
      2) prevedere che la valutazione  multidimensionale  sia  svolta
attraverso l'istituzione e l'organizzazione di unita' di  valutazione
multidimensionale composte in modo da assicurare l'integrazione degli
interventi di presa in carico, di valutazione e di  progettazione  da
parte delle amministrazioni competenti  in  ambito  sociosanitario  e
socio-assistenziale, ferme restando le prestazioni  gia'  individuate
dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  12  gennaio
2017, concernente la definizione dei livelli essenziali di assistenza
nel settore sanitario,  pubblicato  nel  Supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017; 
      3) prevedere che la valutazione  multidimensionale  sia  svolta
tenendo conto delle indicazioni dell'ICF e dell'ICD e  che  definisca
un  profilo  di  funzionamento   della   persona,   necessario   alla
predisposizione del progetto di vita  individuale,  personalizzato  e
partecipato e al monitoraggio dei suoi  effetti  nel  tempo,  tenendo
conto delle differenti disabilita' nell'ambito della valutazione; 
      4) prevedere che  la  valutazione  multidimensionale  assicuri,
sulla base di un approccio multidisciplinare e con la  partecipazione
della persona con disabilita' e di chi la rappresenta, l'elaborazione
di un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato,  il
quale individui  i  sostegni  e  gli  accomodamenti  ragionevoli  che
garantiscano l'effettivo  godimento  dei  diritti  e  delle  liberta'
fondamentali, tra cui la possibilita' di  scegliere,  in  assenza  di
discriminazioni,  il  proprio  luogo  di  residenza   e   un'adeguata
soluzione abitativa, anche promuovendo il diritto alla domiciliarita'
delle cure e dei sostegni socio-assistenziali; 
      5)   prevedere   che   il   progetto   di   vita   individuale,
personalizzato e partecipato sia diretto a realizzare  gli  obiettivi
della persona  con  disabilita'  secondo  i  suoi  desideri,  le  sue
aspettative e le sue scelte, migliorandone le condizioni personali  e
di  salute  nonche'  la  qualita'  di  vita  nei  suoi  vari  ambiti,
individuando le barriere e i facilitatori che incidono  sui  contesti
di  vita  e  rispettando  i  principi  al  riguardo   sanciti   dalla
Convenzione  delle  Nazioni  Unite  sui  diritti  delle  persone  con
disabilita', indicando gli  strumenti,  le  risorse,  i  servizi,  le
misure, gli accomodamenti ragionevoli che devono essere adottati  per
la realizzazione del progetto e che sono necessari  a  compensare  le
limitazioni alle attivita'  e  a  favorire  la  partecipazione  della
persona con disabilita' nei diversi ambiti della vita e  nei  diversi
contesti di riferimento,  compresi  quelli  lavorativi  e  scolastici
nonche' quelli culturali e sportivi, e  in  ogni  altro  contesto  di
inclusione sociale; 
      6)  assicurare  l'adozione  degli   accomodamenti   ragionevoli
necessari a  consentire  l'effettiva  individuazione  ed  espressione
della volonta' dell'interessato e la  sua  piena  comprensione  delle
misure e dei sostegni attivabili, al fine di garantire  alla  persona
con disabilita', anche quando sia soggetta a una misura di protezione
giuridica o abbia necessita' di sostegni ad altissima intensita',  la
piena    partecipazione    alla    valutazione     multidimensionale,
all'elaborazione del progetto di vita individuale,  personalizzato  e
partecipato e all'attuazione  dello  stesso  con  modalita'  tali  da
garantire la soddisfazione della persona interessata; 
      7)  prevedere  che  sia  garantita  comunque  l'attuazione  del
progetto  di  vita  individuale,  personalizzato  e  partecipato,  al
variare del  contesto  territoriale  e  di  vita  della  persona  con
disabilita', mediante le risorse umane e  strumentali  di  rispettiva
competenza degli enti locali e delle regioni ai sensi della normativa
vigente; 
      8) assicurare che, su richiesta della persona con disabilita' o
di  chi  la  rappresenta,  l'elaborazione  del   progetto   di   vita
individuale, personalizzato e partecipato coinvolga attivamente anche
gli enti del Terzo settore, attraverso forme di  co-programmazione  e
co-progettazione ai sensi degli articoli 55 e 56 del codice del Terzo
settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; 
      9)  prevedere   che   nel   progetto   di   vita   individuale,
personalizzato e partecipato sia  indicato  l'insieme  delle  risorse
umane,  professionali,  tecnologiche,  strumentali   ed   economiche,
pubbliche  e  private,  attivabili  anche  in  seno  alla   comunita'
territoriale e al  sistema  dei  supporti  informali,  volte  a  dare
attuazione al progetto medesimo, stabilendo ipotesi in cui lo stesso,
in tutto o  in  parte,  possa  essere  autogestito,  con  obbligo  di
rendicontazione secondo criteri predefiniti nel progetto stesso; 
      10)  prevedere  che,   nell'ambito   del   progetto   di   vita
individuale, personalizzato e partecipato, siano individuati tutti  i
sostegni  e  gli  interventi  idonei  e  pertinenti  a  garantire  il
superamento delle condizioni di emarginazione e il godimento, su base
di  eguaglianza  con  gli  altri,  dei  diritti  e   delle   liberta'
fondamentali e che la loro attuazione sia garantita anche  attraverso
l'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 2  della  Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita'; 
      11)  prevedere  che   nel   progetto   di   vita   individuale,
personalizzato e partecipato siano individuate  figure  professionali
aventi  il  compito  di  curare  la   realizzazione   del   progetto,
monitorarne l'attuazione e assicurare il confronto con la persona con
disabilita' e  con  i  suoi  referenti  familiari,  ferma  restandola
facolta' di autogestione del progetto  da  parte  della  persona  con
disabilita'; 
      12)  prevedere  che,   nell'ambito   del   progetto   di   vita
individuale,  personalizzato  e  partecipato  diretto  ad  assicurare
l'inclusione e la partecipazione sociale,  compreso  l'esercizio  dei
diritti  all'affettivita'   e   alla   socialita',   possano   essere
individuati sostegni e servizi per l'abitare in autonomia  e  modelli
di  assistenza  personale  autogestita   che   supportino   la   vita
indipendente  delle  persone  con   disabilita'   in   eta'   adulta,
favorendone     la     deistituzionalizzazione     e     prevenendone
l'istituzionalizzazione, come previsto dall'articolo 8 della legge  5
febbraio 1992, n. 104, e dall'articolo  19  della  Convenzione  delle
Nazioni Unite  sui  diritti  delle  persone  con  disabilita',  anche
mediante l'attuazione coordinata dei progetti delle missioni  5  e  6
del PNRR e attraverso le misure previste dalla legge 22 giugno  2016,
n. 112; 
      13) prevedere eventuali forme di finanziamento  aggiuntivo  per
le finalita' di cui al numero 12) e meccanismi di riconversione delle
risorse attualmente destinate all'assistenza nell'ambito di  istituti
a favore dei servizi di supporto  alla  domiciliarita'  e  alla  vita
indipendente; 
    d) con riguardo all'informatizzazione dei processi  valutativi  e
di archiviazione, istituire, nell'ambito  degli  interventi  previsti
nel PNRR, piattaforme informatiche, accessibili e fruibili  ai  sensi
della legge 9  gennaio  2004,  n.  4,  e  interoperabili  con  quelle
esistenti alla data di entrata in  vigore  dei  decreti  legislativi,
che,  nel  rispetto  del  principio  della  riservatezza   dei   dati
personali, coadiuvino i  processi  valutativi  e  l'elaborazione  dei
progetti  di  vita   individuali,   personalizzati   e   partecipati,
consentano la consultazione delle certificazioni e delle informazioni
riguardanti i benefici economici, previdenziali e assistenziali e gli
interventi di assistenza socio-sanitaria che  spettano  alla  persona
con  disabilita',  garantendo  comunque  la   semplificazione   delle
condizioni di esercizio dei diritti delle persone con  disabilita'  e
la possibilita'  di  effettuare  controlli,  e  contengano  anche  le
informazioni  relative  ai  benefici   eventualmente   spettanti   ai
familiari  o  alle  persone  che  hanno  cura   della   persona   con
disabilita'; 
    e) con riguardo alla riqualificazione  dei  servizi  pubblici  in
materia di inclusione e accessibilita', fermi restando  gli  obblighi
derivanti dalla normativa vigente: 
      1) prevedere che presso ciascuna amministrazione  possa  essere
individuata una  figura  dirigenziale  preposta  alla  programmazione
strategica della  piena  accessibilita',  fisica  e  digitale,  delle
amministrazioni da parte delle persone con  disabilita',  nell'ambito
del  piano  integrato  di   attivita'   e   organizzazione   previsto
dall'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n.  80,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; 
      2)  prevedere  la  partecipazione  dei   rappresentanti   delle
associazioni   delle    persone    con    disabilita'    maggiormente
rappresentative alla formazione della sezione del piano relativa alla
programmazione strategica di cui al numero 1); 
      3) introdurre, anche al fine di una corretta allocazione  delle
risorse, tra gli obiettivi di produttivita' delle amministrazioni, di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.  150,
quelli specificamente volti a rendere effettive l'inclusione  sociale
e le possibilita' di accesso delle persone con disabilita'; 
      4) prevedere che  i  rappresentanti  delle  associazioni  delle
persone con disabilita' possano presentare osservazioni sui documenti
di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo  27  ottobre
2009, n. 150, relativamente ai profili che riguardano le possibilita'
di accesso e l'inclusione sociale delle persone con disabilita'; 
      5) prevedere che il rispetto degli  obiettivi  derivanti  dalla
programmazione  strategica  della  piena  accessibilita',  fisica   e
digitale,  delle  amministrazioni  da   parte   delle   persone   con
disabilita' sia inserito tra gli obiettivi da valutare ai fini  della
performance del personale dirigenziale; 
      6) prevedere la nomina, da parte dei datori di lavoro pubblici,
di un responsabile del processo  di  inserimento  delle  persone  con
disabilita' nell'ambiente di lavoro, ai sensi della  legge  12  marzo
1999, n. 68, anche al fine di garantire  l'accomodamento  ragionevole
di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9  luglio
2003, n. 216; 
      7)  prevedere  l'obbligo,  per  i  concessionari  dei  pubblici
servizi, di indicare nella carta dei servizi i  livelli  di  qualita'
del servizio erogato che  assicurino  alle  persone  con  disabilita'
l'effettiva accessibilita'  delle  prestazioni,  evidenziando  quelli
obbligatori ai sensi della normativa vigente; 
      8) estendere il ricorso per l'efficienza delle  amministrazioni
e  dei  concessionari  di  servizi  pubblici,  di  cui   al   decreto
legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, alla mancata attuazione o  alla
violazione  dei  livelli  di  qualita'  dei  servizi  essenziali  per
l'inclusione sociale e la possibilita' di accesso delle  persone  con
disabilita' oppure degli obblighi previsti dalla normativa vigente in
materia; 
    f) con riguardo all'istituzione di  un  Garante  nazionale  delle
disabilita': 
      1) istituire il  Garante  nazionale  delle  disabilita',  quale
organo di natura indipendente e collegiale, competente per la  tutela
e la promozione dei diritti delle persone con disabilita'; 
      2) definire le competenze, i poteri, i requisiti e la struttura
organizzativa del Garante, disciplinandone le procedure e attribuendo
a esso le seguenti funzioni: 
        2.1) raccogliere segnalazioni da persone con disabilita'  che
denuncino discriminazioni o  violazioni  dei  propri  diritti,  anche
attraverso la previsione di un centro di contatto a cio' dedicato; 
        2.2) vigilare sul rispetto dei diritti  e  sulla  conformita'
alle norme e ai principi stabiliti dalla  Convenzione  delle  Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilita', dalla  Costituzione,
dalle leggi dello Stato e dai regolamenti; 
        2.3)  svolgere  verifiche,   d'ufficio   o   a   seguito   di
segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori e  richiedere
alle amministrazioni  e  ai  concessionari  di  pubblici  servizi  le
informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle  funzioni
di sua competenza; 
        2.4) formulare raccomandazioni e pareri alle  amministrazioni
e ai concessionari pubblici interessati sulle segnalazioni  raccolte,
anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli
enti, sollecitando o proponendo interventi,  misure  o  accomodamenti
ragionevoli idonei a superare le criticita' riscontrate; 
        2.5) promuovere una cultura del rispetto  dei  diritti  delle
persone con disabilita' attraverso campagne  di  sensibilizzazione  e
comunicazione e progetti di azioni  positive,  in  particolare  nelle
istituzioni scolastiche, in  collaborazione  con  le  amministrazioni
competenti per materia; 
        2.6) trasmettere  annualmente  una  relazione  sull'attivita'
svolta alle Camere nonche' al Presidente del Consiglio  dei  ministri
ovvero all'Autorita' politica delegata in materia di disabilita'; 
    g) con riguardo al potenziamento dell'Ufficio per le politiche in
favore delle persone con disabilita',  ridefinirne  le  competenze  e
potenziarne la  struttura  organizzativa  al  fine  di  garantire  lo
svolgimento delle  nuove  funzioni  e  di  promuovere  le  iniziative
necessarie al supporto dell'Autorita' politica delegata in materia di
disabilita'; 
    h) con riguardo alle disposizioni finali e transitorie: 
      1)  coordinare   le   disposizioni   introdotte   dai   decreti
legislativi di cui all'articolo 1 con quelle ancora vigenti, comprese
quelle relative agli incentivi e ai sussidi di natura economica e  ai
relativi  fondi,  facendo  salvi  le  prestazioni,  i   servizi,   le
agevolazioni e i trasferimenti monetari gia' erogati ai  sensi  della
normativa vigente  in  materia  di  invalidita'  civile,  di  cecita'
civile, di sordita' civile e di sordocecita' e della legge 5 febbraio
1992, n. 104, anche con riferimento  alla  nuova  tabella  indicativa
delle  percentuali  d'invalidita'  per  le  minorazioni  e   malattie
invalidanti, di cui al decreto del Ministro della sanita' 5  febbraio
1992, pubblicato  nel  Supplemento  ordinario  n.  43  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992,  al  fine  di  salvaguardare  i
diritti gia' acquisiti; 
      2) definire, anche avvalendosi del supporto  della  Commissione
tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo  1,  comma  29,
della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  le  procedure  volte  alla
determinazione dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni,  di  cui
all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione,  con
riguardo alle prestazioni in favore delle  persone  con  disabilita',
con l'individuazione di  una  disciplina  di  carattere  transitorio,
nelle more dell'effettiva applicazione dei livelli  essenziali  delle
prestazioni, volta a individuare e garantire obiettivi  di  servizio,
promuovendo la collaborazione tra i soggetti pubblici  e  i  privati,
compresi gli enti operanti nel Terzo settore. 
                               Art. 3 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Ai  nuovi  o  maggiori  oneri  derivanti  dall'attuazione  della
presente legge, fermo restando quanto previsto dai commi 2  e  3,  si
provvede: 
    a) con  le  risorse  del  Fondo  per  la  disabilita'  e  la  non
autosufficienza, di cui all'articolo 1, comma  330,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160; 
    b) con le risorse disponibili nel  PNRR  per  l'attuazione  degli
interventi rientranti nell'ambito del presente provvedimento; 
    c)  mediante   la   razionalizzazione   e   la   riprogrammazione
dell'impiego delle risorse previste a  legislazione  vigente  per  il
settore della disabilita'. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2,  comma  2,
lettera g), pari a 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023,  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190. 
  3.  Le  amministrazioni  competenti  provvedono  agli   adempimenti
previsti dai decreti legislativi attuativi della presente  legge  con
le  risorse  umane,   finanziarie   e   strumentali   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. 
  4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione  delle
deleghe  conferite  dalla  presente  legge  sono  corredati  di   una
relazione tecnica che dia conto  della  neutralita'  finanziaria  dei
medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi  derivanti  e  dei
corrispondenti mezzi di copertura. In  conformita'  all'articolo  17,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  qualora  uno  o  piu'
decreti legislativi  determinino  nuovi  o  maggiori  oneri  che  non
trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi
sono emanati solo successivamente o  contestualmente  all'entrata  in
vigore dei  provvedimenti  legislativi  che  stanzino  le  occorrenti
risorse finanziarie. 
                               Art. 4 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  1. Le disposizioni  della  presente  legge  e  quelle  dei  decreti
legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione. 
                               Art. 5 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 22 dicembre 2021 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Stefani,    Ministro     per     le
                                  disabilita' 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 
 

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